La Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’ennesima “riedizione” della rivalutazione delle partecipazioni, qualificate e non, in società non quotate che devono essere detenute al 1° gennaio 2020. Tale tratta-mento di favor per il contribuente può portare a talune criticità, specie nell’ottica dell’abuso del diritto. Alcuni pareri di prassi dell’anno 2019 ritengono che l’affrancamento delle partecipazioni e il successivo trasferimento delle stesse sono stati ritenuti, in alcuni casi, operazioni elusive quando facenti parte di sequenze negoziali complesse. Il punto, però, è che l’ufficio non può, magari in nome del “grimaldello” della sostanza economica, pensare di sostituire una forma giuridica legittima con altre forme giuridiche, altrettanto legittime, che determinano tuttavia una maggiore tassazione. E poi non è che il recesso del socio possa realizzarsi per mera volontà del Fisco. Il recesso può ricorrere esclusivamente nelle ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore (articolo 2437, cod. civ.) o nelle fattispecie statutarie ulteriori, sempre disciplinate dallo stesso articolo 2437 (comma 4).