La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5798/2020, ha stabilito che è inefficace la notifica dell'Amministrazione finanziaria effettuata presso la vecchia residenza del contribuente anche se il privato non ha comunicato il nuovo recapito all'ufficio: dopo 60 giorni dalla variazione, infatti, il trasferimento diventa opponibile all'Erario. E una volta che il destinatario ha cambiato residenza, la notifica non può ritenersi perfezionata se l'atto è consegnato a un familiare che continua ad abitare al vecchio indirizzo.