La CTR Emilia-Romagna, con la sentenza n. 2342/VII/2019, stabilisce che affinché un credito d’imposta risulti inesistente (con la sanzione dal 100 al 200%) devono coesistere i due requisiti previsti dalla norma: il credito deve risultare privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi; la sua inesistenza non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati. Ne deriva che tutte le volte che un credito d’imposta risulta indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, essendo “intercettabile” mediante i controlli automatizzati previsti dall’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973, la condotta del contribuente – in caso di utilizzo indebito - non può essere considerata fraudolenta, e quindi sanzionata con la penalità più grave dal 100 al 200% (e gli altri “corollari” previsti dalla norma) come credito inesistente.