Notizia

Stop alle maxi-sanzioni sui crediti se sono indicati nel quadro RU

Pubblicato il 09 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La CTR Emilia-Romagna, con la sentenza n. 2342/VII/2019, stabilisce che affinché un credito d’imposta risulti inesistente (con la sanzione dal 100 al 200%) devono coesistere i due requisiti previsti dalla norma: il credito deve risultare privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi; la sua inesistenza non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati. Ne deriva che tutte le volte che un credito d’imposta risulta indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, essendo “intercettabile” mediante i controlli automatizzati previsti dall’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973, la condotta del contribuente – in caso di utilizzo indebito - non può essere considerata fraudolenta, e quindi sanzionata con la penalità più grave dal 100 al 200% (e gli altri “corollari” previsti dalla norma) come credito inesistente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).