Nel caso in cui la richiesta di riduzione dell’importo da pagare è correlata alla (crescente) difficoltà finanziaria del cliente/committente di pagare la fornitura di beni o di servizi, con specifico riferimento a settori obbligatoriamente “chiusi” a causa delle misure di contenimento del coronavirus con la conseguente impossibilità di vendere a clienti terzi i beni e servizi già acquistati e fatturati, si deve valutare se il fornitore abbia la possibilità di emettere una nota di credito con la dicitura «sconto incondizionato a seguito degli effetti economico-finanziari del coronavirus». Tale sconto può essere anche “forfettario”, in quanto conteggiato in una determinata percentuale delle fatture già emesse e con il pagamento sospeso. Si ritiene che in genere sia possibile l’emissione di una nota credito, con evidenziazione di imponibile e Iva, ricorrendo all’articolo 26, D.P.R. 633/1972, commi 2 e 3.