Tra gli adempimenti tributari sospesi dall'articolo 62, D.L. 18/2020, non rientra la certificazione fiscale delle operazioni Iva mediante emissione di fattura, elettronica o cartacea, o rilascio di documento commerciale al cliente. Con la circolare n. 8/E, l'Agenzia delle entrate ha indicato anche come esporre in fattura elettronica il mancato assoggettamento del compenso o ricavo a ritenuta d'acconto in quanto sospesa, ribadendo l'alternatività tra documento di trasporto e fattura immediata e riconoscendo anche la sospensione della trasmissione dei dati dei corrispettivi per gli esercenti che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, documentano le vendite con modalità alternative al registratore telematico, utilizzando quindi scontrini e ricevute fiscali.