Sterilizzate le norme del codice civile che impongono “provvedimenti” per il caso di perdite “rilevanti”, se maturate nel corso di esercizi sociali che chiudano in una data compresa entro il 31 dicembre 2020; finanziamenti dei soci effettuati entro il 31 dicembre 2020 non equiparabili ai conferimenti nel capitale sociale e, pertanto, non posticipabili rispetto ai fornitori e agli altri creditori chirografari delle società finanziate dai propri soci. Sono, queste, 2 delle misure governative finalizzate ad alleviare le conseguenze dell’epidemia sulle situazioni patrimoniali delle imprese. È bene precisare che si tratta di norme non applicabili agli esercizi già chiusi e ai finanziamenti soci fatti in passato.