Nessuna sospensione generalizzata per le verifiche sulle ritenute in materia di appalti, pubblici e privati. Con qualche eccezione, molto limitata, che rischia paradossalmente di complicare ancora di più la vita dei committenti e delle imprese appaltatrici.
La conferma dell’effetto del Dl Cura Italia sugli adempimenti in materia di controlli sulle ritenute arriva dalla circolare 8/E delle Entrate, con la quale viene chiarito un punto rimasto dubbio in questi giorni. Il Dl 18/2020, infatti, nel ristrutturare in maniera profonda il calendario di adempimenti e versamenti fiscali dei prossimi mesi, non diceva nulla di esplicito sul meccanismo disegnato dall’articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019).
Ora quel chiarimento arriva e rischia, tra le altre cose, di avere un effetto tremendo sulla catena dei pagamenti, già duramente provata dall’emergenza in corso in queste settimane. Gli appaltatori che non verseranno le ritenute per problemi di liquidità, infatti, rischiano di vedersi sospendere i pagamenti dai loro committenti, per servizi che hanno effettuato, per effetto dell’articolo 4. Senza contare che questo meccanismo riguarda da vicino settori molto sollecitati in questa fase: i servizi informatici, quelli di pulizia, i supermercati.
La circolare delle Entrate parte da un quesito: se la sospensione di adempimenti e versamenti disposta nel quadro dell’emergenza dal decreto Cura Italia si applichi anche agli obblighi in materia di ritenute e appalti.
La risposta è sostanzialmente negativa. L’Agenzia, infatti, collega il congelamento delle verifiche solo a una situazione: il blocco del pagamento delle ritenute da parte del decreto. Questa sospensione è stata disposta dagli articoli 61 e 62 del Cura Italia solo per tre categorie di soggetti, tutti poco coinvolti dalle verifiche sugli appalti.
Il blocco, cioè, riguarda i settori più toccati dall’emergenza, come il turismo, la ristorazione, le palestre e le attività culturali; in secondo luogo, le imprese con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel corso del 2019. Infine, i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nella prima zona rossa, composta da undici piccoli Comuni tra Lombardia e Veneto.
«Solo per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli», spiega la circolare 8/E. Quindi, solo in questi casi i committenti potranno stare sereni e disapplicare il complesso meccanismo di controlli sugli adempimenti degli appaltatori. Solo in questi casi i pagamenti delle prestazioni relative all’appalto potranno proseguire in maniera regolare, anche in assenza dell’invio delle ritenute. I controlli del committente riprenderanno con la ripartenza dei versamenti.
Fuori da queste situazioni, il Cura Italia non ha impatti. Per le imprese e i committenti più toccati dal meccanismo relativo alle ritenute negli appalti, i versamenti e le verifiche vanno, quindi, avanti. Basti pensare a settori come quello della grande distribuzione organizzata, dei servizi di pulizia o di quelli informatici. In tutti questi casi, proseguono i versamenti sulle ritenute e, quindi, anche i controlli da parte dei committenti. Con un problema in più: a partire dal 30 aprile saranno anche applicabili le sanzioni. In quella data, infatti, scadrà la moratoria disposta proprio dalle Entrate.
A questo, poi, si aggiunge un dubbio legato alle catene lunghe di appalti. I committenti adesso dovranno informarsi sul fatto che nella loro filiera di appaltatori ci sia qualcuno (anche un semplice subappaltatore) che risulti escluso dal versamento delle ritenute, in base alle disposizioni del decreto Cura Italia. Uno slalom durante il quale molti rischiano di inciampare.