L’articolo 24, D.L. 34/2020 prevede che non è dovuto il versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. La previsione potrebbe quindi essere letta come una disposizione che, con riferimento alla data di bilancio, con effetto retroattivo modifica i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e, conseguentemente, potrebbe essere qualificata come un fatto successivo che deve essere recepito nei valori di bilancio. L’interpretazione appare tuttavia poco convincente nell’ambito di una interpretazione sia letterale sia sistematica della disposizione. La disposizione deve essere considerata una particolare fattispecie di remissione del debito (articolo 1236, cod. civ.), disposta ex lege erga omnes al sussistere delle condizioni normativamente previste, per effetto della quale il creditore (lo Stato) estingue l’obbligazione dei contribuenti (debitori) rappresentata, nel caso specifico, dalla debenza del saldo Irap. Dal che discende la necessità di rilevare nel bilancio 2019 l’intero importo dell’Irap dovuta, comprensivo di quanto dovuto a saldo, rilevando nel 2020, con data 19 maggio, una sopravvenienza attiva pari al saldo per il quale è venuto meno l’obbligo di versamento.