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Il credito d’imposta ceduto fa sopravvenienza passiva

Pubblicato il 10 luglio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La cessione dei crediti d’imposta, in particolare del superbonus 110% ma non solo, impone attenzione dal punto di vista contabile. Attenzione che riguarda in ogni caso i cessionari e, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i cedenti. In capo al cedente-impresa al momento della cessione che avverrà a un valore inferiore, chiude il credito con l’incasso, rilevando anche una sopravvenienza passiva nella voce B.14 del Conto economico. Si potrebbe ipotizzare, in alternativa, l’iscrizione della sopravvenienza passiva in dare della voce 20 in modo da ricondurre l’effetto del credito al netto dello “sconto” relativo alla cessione. Tuttavia, l’iscrizione nella voce B.14 pare più semplice e forse anche più corretta. Per il cessionario, che iscrive il credito per il quale paga un prezzo beneficiando di uno sconto, che costituisce una sopravvenienza attiva (tassata) da iscrivere nella voce A.5 del Conto economico il dubbio potrebbe riguardare la voce nella quale iscrivere il credito, se verso il cliente o verso l’Erario: la soluzione può essere ricercata nello schema di Stato patrimoniale (articolo 2424, cod. civ.) e anche leggendo i Principi contabili 12 (Schemi di bilancio) e Oic 15, relativo ai crediti.

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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).