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Fis, da segnalare le giornate non fruite di assegno ordinario

Pubblicato il 15 luglio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con il messaggio 2806/2020 diffuso ieri, arrivano dall’Inps le attese istruzioni riguardanti la dichiarazione delle giornate di assegno ordinario a carico del Fis e degli altri fondi di solidarietà cui le aziende hanno fatto ricorso. Dopo il messaggio 2489/2020 con cui l’Istituto ha fornito le indicazioni per il recupero della Cigo non fruita, è la volta dell’assegno ordinario che, a tal fine viene, totalmente assimilato alla Cigo.
Nel messaggio, oltre alle informazioni di carattere generale, vengono messi a disposizione dell’utenza un file di calcolo Excel e le relative regole di compilazione. Il prospetto Excel permette di modificare solo alcune caselle presenti, mentre altre sono precompilate ovvero variano in funzione dei dati che l’azienda indica. L’esame del foglio di calcolo evidenzia un fondamentale cambio di rotta dell’Inps. Infatti, mentre nel prospetto riferito al recupero della Cigo, si devono indicare le giornate fruite nel periodo autorizzato, nel nuovo prospetto diffuso ieri vanno segnalate le giornate non usufruite, che vengono evidenziate, con la causale NF, in corrispondenza del giorno del calendario riprodotto nel prospetto. Dopo avere inserito, per il periodo coperto da assegno ordinario, tale indicazione, il foglio di calcolo fornisce, in riepilogo, le settimane non fruite. Il file, così compilato, va salvato in Pdf e allegato alla domanda relativa al trattamento a carico del Fondo, che può essere a completamento delle settimane mancanti ovvero può riguardare anche le ulteriori 5 (secondo blocco).
In base al le istruzioni fornite dall’Inps con il messaggio 2489/2020, non modificate dalla circolare n. 84/2020, le istanze possono essere anche cumulative e cioè riguardare il residuo delle prime 9 settimane con, in aggiunta, le ulteriori 5 settimane (o parte di esse). Il prospetto di calcolo allegato al messaggio può riguardare anche domande già trasmesse; in tale circostanza lo stesso va inoltrato tramite il cassetto previdenziale. In caso di mancata trasmissione del file, l’Inps considererà come coincidenti il periodo autorizzato e quello fruito.
Ricordiamo che la rilevazione del fruito segue una regola di base generale, vale a dire che si riferisce all’azienda e non ai lavoratori; e ciò sta a significare che la presenza di un solo lavoratore, anche per un’unica ora, impegna l’intera settimana. Dichiarare le settimane effettivamente fruite all’Inps deriva da una condizione imposta dalla normativa corrente che, tra l’altro, dispone anche un divieto di accesso al secondo e al terzo blocco di Cigo e di assegno ordinario (5+4 settimane) in caso di mancato godimento dell’intero prima trance di 9 settimane (o delle successive). Si tratta, dunque, di un’importante rilevazione che il datore deve effettuare prima di accedere alle settimane aggiuntive di ammortizzatore. Una mancata verifica potrebbe mettere in pericolo la legittimità dell’uso dello strumento, la cui contestazione potrebbe avvenire anche in futuro, nel corso di verifiche ispettive. Non a caso, infatti, nel messaggio, l’Inps ribadisce che il file Excel costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione ed è assimilato a un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000.

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