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Decadenza soft per gli ammortizzatori Covid-19

Pubblicato il 23 luglio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Infatti, con il messaggio 2901/2020, l’Inps ha precisato che la decadenza non opera in modo assoluto, ma riguarda solamente il periodo oggetto della domanda su cui la stessa è intervenuta. Considerato che il momento da cui si calcola la scadenza per presentare la richiesta è l’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività, ci si era chiesti se, in presenza di una domanda avente a oggetto più mesi, presentata oltre la scadenza calcolata sul primo di essi, si potesse salvare – in qualche modo – la parte del periodo il cui termine di invio, al momento dell’inoltro dell’istanza, non risultava ancora scaduto.
L’interpretazione dell’Inps, supportata dal ministero del Lavoro, è rassicurante e salvaguarda in parte le aziende che lasciano trascorrere inutilmente il termine fissato per la scadenza. Vale la pena ricordare che, a regime, la domanda va inoltrata entro fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In via transitoria, per il mese di maggio, la scadenza era il 17 luglio e, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, il termine era il 15 luglio.
L’Inps precisa, a titolo di esempio, che se un’istanza avente per oggetto otto settimane di Cigo che decorrono dal 6 luglio verrà trasmessa oltre il 31 agosto, la decadenza opererà solo con riferimento al mese di luglio e il datore di lavoro potrà recuperare la tranche di agosto. Le sedi dell’istituto, verificato lo sforamento dei termini e la conseguente, inevitabile decadenza dal trattamento, respingeranno la domanda lasciando alle aziende la facoltà presentarne una nuova.
Tuttavia, in fase di prima applicazione della regolamentazione (si ritiene sino a che non saranno messe a punto le relative procedure informatiche), i datori di lavoro, in alternativa alla proposizione di una nuova istanza, possono avvalersi del cassetto previdenziale per comunicare all’Inps la volontà di mantenere la domanda originaria, ma con riferimento al periodo non soggetto a decadenza. In tal caso, in presenza dei requisiti di legge, le strutture Inps annulleranno il provvedimento di rigetto e ne formuleranno un altro parziale, comunicandolo all’azienda.
Nello stesso messaggio viene fornita un’importante precisazione riguardante la spiacevole situazione in cui si sono venute a trovare alcune aziende che si sono viste rifiutare la Cigd per le prime 9 settimane dalle Regioni, a causa dell’esaurimento delle risorse economiche. I datori di lavoro, oltre a non fruire del primo periodo, avrebbero rischiato di non poter chiedere neanche le altre 5 più le eventuali ulteriori 4 settimane di competenza Inps.
Sul punto, l’istituto afferma che, per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio, la scadenza del 17 luglio non è applicabile e ne individua un’altra, fissata al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di rifinanziamento delle Regioni (attualmente in fase di registrazione).
Analogamente, per gli sportivi professionisti cui, nel rispetto di determinati requisiti di accesso, è stata recentemente prevista la concessione della Cigd per 9 settimane, e per le aziende plurilocalizzate che vogliono chiedere per le settimane di Cigd di pertinenza dell’Inps la scadenza per l’invio delle istanze viene differita al 30° giorno seguente a quello di rilascio delle necessarie procedure informatiche.

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