Assonime, nella sua circolare n. 16/2020 sostiene che tutte le perdite (comprese quelle ante epidemia) che siano rilevate in assemblee che si svolgano dopo il 9 aprile 2020 fino all’assemblea che approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 sono comprese nella normativa (articolo 6, D.L. 23/2020) che sospende l’obbligo di ricapitalizzazione e impone lo scioglimento della società in caso di mancato ripianamento.