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I voucher per la mobilità rientrano fra i fringe benefits

Pubblicato il 01 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il “bonus” per incentivare la mobilità sostenibile dei dipendenti sconta l’esenzione prevista per i fringe benefits anche se non è limitato alle spese per spostamenti casa-lavoro o all’acquisto di abbonamenti.
Questo quanto emerge dalla risposta pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate (n. 293/2020) in merito a un quesito proposto da un ente locale (città metropolitana) e relativo al trattamento fiscale legato alla cessione di voucher prepagati a favore di dipendenti (pubblici e privati) per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile. Più nel dettaglio, si tratta nel caso di specie di buoni destinati ai dipendenti che abbiano manifestato la volontà di privilegiare formule alternative al trasporto privato.
In particolare, la soluzione prospettata dal soggetto istante muove dal presupposto che detti voucher non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ma ricadano nel regime di esenzione in quanto privi di natura “remunerativa”.
L’agenzia delle Entrate, nel respingere la tesi del contribuente, fa notare che il buono in questione, così come delineato, non possa rientrare neanche nelle classiche ipotesi di esenzione previste per il welfare aziendale (articolo 51, comma 2, del Tuir). Il dipendente in tal caso, infatti, non fruisce né di un servizio strettamente legato al tragitto casa-lavoro (lettera d), né tantomeno di rimborsi per le spese sostenute per l’acquisito di abbonamenti per il trasporto pubblico locale o regionale (lettera d-bis). Secondo l’Agenzia, tuttavia, la natura del “buono” in esame consentirebbe al contribuente di fruire comunque di un regime di esenzione, sia pure entro una limitata soglia. Tenendo conto delle caratteristiche del progetto, infatti, i dipendenti che abbiano fatto richiesta del voucher potrebbero scontare il regime previsto per i “fringe benefits” (articolo 51 comma 3, del Tuir). A condizione che il valore complessivo dei benefit ricevuti dal lavoratore nell’arco di un periodo d’imposta non superi la soglia di 258,23 euro (importo raddoppiato, solo per il 2020, dal decreto agosto).
Una riflessione ulteriore, tuttavia, merita l’inquadramento prospettato dall’amministrazione. Tenendo conto delle caratteristiche del caso in esame, infatti, la vicenda avrebbe potuto trovare una diversa soluzione nell’ambito del welfare aziendale e, più nello specifico, nella fattispecie prevista all’articolo 51, comma 2, lettera d-bis) del Tuir. In questo caso, infatti, il legislatore ha espressamente considerato esenti per il dipendente, a prescindere da qualsiasi limite quantitativo, le somme o i rimborsi effettuati per l’acquisto di «abbonamenti per il trasporto pubblico locale». Quest’ultima definizione, a rigore, potrebbe includere anche le nuove forme di mobilità sostenibile come, ad esempio, i vari servizi pubblici di sharing.
Ciò anche in considerazione della recente Risoluzione n 83/2016 in cui il Car sharing è stato ritenuto, nelle aree urbane, quale evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’articolo 51 del Tuir.

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