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Cassa integrazione 2021, domande al via: come e quando presentarle

Pubblicato il 29 gennaio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Emanate le prime (attese) istruzioni operative dell'INPS sui trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) concessi dalla legge di Bilancio 2021 ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 1° gennaio 2021. I chiarimenti sono contenuti nel messaggio n. 406 del 29/01/2021.
L'art. 1, commi 300-305, della legge di Bilancio 2021, contiene le seguenti novità in materia di ammortizzatori sociali:
- le nuove tutele si applicano anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Manovra finanziaria 2021);
-il legislatore, pur stabilendo una durata massima pari a 12 settimane per tutte le integrazioni salariali (CIGO, CIGD e assegno ordinario) a partire dal 1° gennaio 2021, ne differenzia l’arco temporale di fruizione prevedendo che i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO possono godere dei relativi trattamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre per quelli che  accedono all'assegno ordinario o alla CIG in deroga, i trattamenti devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
- il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) è ammesso, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
- a differenza di quanto stabilito al decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) e dal decreto Ristori, non è previsto in nessun caso il pagamento del contributo addizionale.
Nessuna novità invece si registra sui termini di trasmissione delle domande. La legge di Bilancio 2021 conferma, infatti, la disciplina ordinaria secondo cui il termine per la presentazione delle domande è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L'INPS, con il messaggio n. 406 del 29/01/2021, comunica il rilascio dei servizi telematici per la trasmissione delle domande di integrazione salariale COVID di cui alla legge di Bilancio 2021 fornendo le seguenti istruzioni operative, in attesa dell'emanazione di una prossima e più dettagliata circolare.
Le domande che, si ricorda, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021, devono essere trasmesse con le nuove causali:
- “COVID 19 L. 178/20” per l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario. I datori di lavoro potranno inoltrare le istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio delle autorizzazioni relative alle 6 settimane richieste ai sensi del decreto Ristori (articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020);
- “CISOA L. 178/20” per le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e per una durata massima di 90 giorni. Tale periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”.
In sede di prima applicazione della norma, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, il termine decadenziale di trasmissione delle domande rimane quello previsto dalla legge di Bilancio 2021, ossia il 28 febbraio 2021 (i.e. la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020).
L'INPS infine fa presente che possono trasmettere le domande di cassa integrazione in deroga (CIGD) come “deroga plurilocalizzata” (messaggio n. 2946/2020) esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, sono tenuti a trasmettere la domanda come “deroga INPS” (circolare n. 86/2020).
Le imprese non possono richiedere ammortizzatori sociali diversi per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo fatta eccezione del caso in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

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