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Stock option e fringe benefit vanno comunicati all’Inps

Pubblicato il 02 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Slitta al 22 febbraio, in quanto il 20 cade di sabato, il termine entro cui i datori di lavoro devono comunicare all'Inps l'importo di benefit e stock option erogati nel 2020 ai dipendenti cessati nel corso dell'anno, sul quale l'Inps dovrà effettuare le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno.
Lo comunica l'istituto nel messaggio 416/2021 , con cui ricorda alle aziende l'obbligo dell'adempimento da effettuare con l'applicazione “comunicazione benefit aziendali”, disponibile sul sito, obbligo introdotto già dallo scorso anno. La comunicazione, spiega l'Inps, è funzionale a consentire allo stesso di disporre di tutte le informazioni necessarie per poter effettuare, sui trattamenti pensionistici in corso, il conguaglio fiscale di queste erogazioni in natura entro il 28 febbraio, in base all'articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973. L'obbligo riguarda, pertanto, i dipendenti cessati nel 2020, che abbiano ricevuto nel corso del medesimo anno fringe benefit o abbiano esercitato le stock option.
Le tipologie di benefit previste nell'applicativo online sono varie, dai fringe dell'articolo 3, ultimo periodo, dell'articolo 51 del Tuir (che nel 2020 non concorrono a formare il reddito nei limiti di 516,26 euro annui), ai prestiti a tasso agevolato, all'auto in uso promiscuo, ai contributi sanitari integrativi. Tale elencazione così variegata da includere benefit che concorrono a formare il reddito con modalità convenzionale (ad esempio benefit auto o prestito personale, sebbene quest'ultimo da alcuni anni non generi reddito in ragione del valore del tasso Bce pari a zero) e che di solito conguaglia direttamente il sostituto d'imposta, non consente di comprendere con esattezza l'utilità di queste informazioni.
Per quanto concerne le stock option, l'obbligo di comunicare il relativo valore imponibile fiscale all'Inps potrebbe riguardare il caso in cui le opzioni siano state esercitate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma entro il 31 dicembre 2020, quando cioè, in mancanza di retribuzione, l'obbligo del conguaglio fiscale si riversa sui trattamenti pensionistici erogati dall'istituto di previdenza.
Nell'applicativo le aziende possono inserire singole comunicazioni ovvero inserire file massivi, nonché variare comunicazioni già trasmesse.
In caso di invio oltre il termine del 22 febbraio, l'Inps sarà impossibilitato a effettuare il conguaglio, potendo solo rettificare la certificazione unica emessa, inserendo nell'annotazione l'obbligo per il sostituito di presentare la dichiarazione dei redditi.

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