Dal 2019 (periodo d’imposta 2018) le istruzioni alla compilazione del quadro RW prevedono l’obbligo di indicazione anche delle valute virtuali, senza la necessità di riportare lo Stato estero di detenzione. In termini analoghi si è espresso il Tar del Lazio, con la sentenza n. 1077/2020. L’Agenzia delle entrate ha affermato, altresì, che non è dovuta l’Ivafe. La questione che si pone tuttavia è se le valute virtuali possono davvero essere considerate «attività estere di natura finanziaria» - soggette all’obbligo di compilazione del quadro RW, in base all’articolo 4, D.L. 167/1990 - non rientrando certamente nel concetto di «investimenti all’estero». La loro dimensione a-territoriale non può essere assimilata, nella gran parte dei casi, a quella delle attività estere di natura finanziaria. Di conseguenza, risulta in contrasto con la norma primaria di riferimento (articolo 4, D.L. 167/1990) il provvedimento del direttore dell’Agenzia del-le entrate con il quale vengono approvati i modelli dichiarativi che dispongono l’obbligo di indicazione delle criptovalute nel quadro RW (da ultimo il provvedimento n. 28928/2021 del 29 gennaio scorso per i modelli 2021).