La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1216/2021, ha statuito che nel caso di morte del socio di società di persone, i suoi successori mortis causa (di solito, sono gli eredi e, talora, anche i legatari) non conseguono la titolarità della quota di partecipazione già spettante al socio defunto, ma un credito alla liquidazione del valore di tale quota; se poi, per accordo con i soci superstiti, gli eredi del socio subentrino in società, rinunciando alla riscossione del credito alla liquidazione della quota di partecipazione del defunto, il subentro ha effetto dalla data in cui è pattuito e non dalla data del decesso del socio defunto.