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Società di persone, agli eredi spetta solo il controvalore delle partecipazioni

Pubblicato il 22 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1216/2021, ha statuito che nel caso di morte del socio di società di persone, i suoi successori mortis causa (di solito, sono gli eredi e, talora, anche i legatari) non conseguono la titolarità della quota di partecipazione già spettante al socio defunto, ma un credito alla liquidazione del valore di tale quota; se poi, per accordo con i soci superstiti, gli eredi del socio subentrino in società, rinunciando alla riscossione del credito alla liquidazione della quota di partecipazione del defunto, il subentro ha effetto dalla data in cui è pattuito e non dalla data del decesso del socio defunto.

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Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...