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Assegni Fis e fondi bilaterali, requisiti della prima istanza

Pubblicato il 24 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Per richiedere l'assegno ordinario targato Covid–19 previsto dalla legge di bilancio 2021, i datori di lavoro tutelati dal Fis e dai Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono il rispetto del requisito occupazionale (+5 dipendenti nel semestre precedente l'inizio del periodo di sospensione), dovranno valutare la consistenza dell'organico aziendale solamente se non si sono già avvalsi delle analoghe misure di sostegno disciplinate dai Dl 104/20 (legge 126/20) e 137/20 (legge 176/20). In caso di continuità nell'accesso alla prestazione, invece, è confermato il principio per cui rimane valido il requisito occupazionale posseduto dal datore al momento della definizione della prima domanda con cui è stato richiesto il trattamento.
Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio 769/21, diffuso ieri. Per meglio comprendere la portata della precisazione fornita dall'Istituto, occorre ricostruire gli eventi.
Nel disciplinare i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge 178/20 (Bilancio 2021), con la circolare 28/21, l’Inps, tra l’altro, ha affermato che, ai fini dell’accesso all’ammortizzatore sociale richiesto, trova applicazione la speciale disciplina prevista dal Dl 18/20 (legge 27/20), che ha aperto la porta alla fruizione dell’assegno ordinario anche ai lavoratori dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione (ordinariamente l’Aso riguarda solamente le aziende con un organico che, mediamente, supera i 15 dipendenti).
Il nuovo indirizzo, che si poneva in discontinuità con i precedenti orientamenti in materia, aveva da subito suscitato dibattito anche in considerazione del fatto che, prima della pubblicazione della circolare 28/21 (datata 17 febbraio), erano già state proposte numerose istanze di accesso ai nuovi trattamenti Covid 2021.
Con il messaggio in rassegna, l’Inps fornisce un’importante puntualizzazione che risolve dubbi e perplessità che si erano generati soprattutto nelle aziende di più ridotte dimensione. Questi soggetti, quindi, laddove la richiesta si ponga in continuità con le precedenti, possono proseguire a servirsi dell’ammortizzatore sociale già utilizzato. 
Vale, tuttavia, la pena di rammentare che, con riferimento ai trattamenti previsti dalla legge 178/20, il periodo massimo richiedibile per la medesima unità produttiva è pari a 12 settimane complessive anche in caso di ricorso a trattamenti diversi come, a titolo di esempio, Fis e Cigd. 
In realtà, anche se l’Inps non avesse diffuso la precisazione in rassegna, gli effetti per i datori di lavoro non sarebbero stati poi così catastrofici. L’eventuale mancato controllo dell’organico avrebbe potuto determinare la scelta dell’ammortizzatore non appropriato. Si pensi, per esempio, all’azienda che aveva usufruito, in periodi pregressi, di Fis in quanto al momento della presentazione dell’istanza occupava mediamente 7 lavoratori. 
Oggi, dovendo accedere alle 12 settimane della legge 178 ed essendo scesa sotto i 5, l’ammortizzatore naturale è la Cigd. Omettendo il conteggio, chiede comunque – in continuità – l’Aso del Fis e l’Inps respinge la domanda ma concedendo, in ogni caso 30 giorni di tempo per riproporre l’istanza. Sicuramente un aggravio burocratico che avrebbe potuto esporre i datori a un onere aggiuntivo (quello relativo all’inoltro della doppia istanza). In ogni caso, nel rispetto dei termini decadenziali, senza creare alcun nocumento ai lavoratori.