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Smart working semplificato e sorveglianza sanitaria prorogati al 31 luglio

Pubblicato il 26 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Smart working “semplificato” e sorveglianza sanitaria eccezionale dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 sono prorogati dal 30 aprile al 31 luglio, per effetto dell’articolo 11, e relativo allegato, del decreto legge 52/2021 (Riaperture) in vigore da ieri.
L’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria riguarda sia i datori di lavoro privati che quelli pubblici, nei confronti del personale maggiormente a rischio per età, immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o per coesistenza di altre patologie. La valutazione deve essere fatta dal medico competente e le aziende che, per legge, non sono tenute ad averne uno, possono chiedere che sia svolta dall’Inail tramite i suoi medici del lavoro. Qualora, a seguito delle valutazioni, dovesse emergere una inidoneità alla mansione, il dipendente non può essere licenziato.
Lo smart working “semplificato” consiste nella possibilità di disporre questa modalità di svolgimento dell’attività anche senza accordo individuale scritto tra azienda e dipendente. Inoltre l’informativa al lavoratore in materia di salute e sicurezza può essere assolta inviando tramite posta elettronica il relativo documento redatto dall’Inail e la notifica al ministero del Lavoro dei dipendenti coinvolti avviene telematicamente con modalità semplificata rispetto alle regole ordinarie.
La proroga relativa alla gestione del lavoro agile è quanto mai utile in questa fase in cui le aziende fanno forte ricorso a questa modalità di svolgimento dell’attività per loro iniziativa ma anche perché i vari provvedimenti legislativi, tra cui il recente decreto legge 30/2021, hanno previsto che siano gli stessi lavoratori a fruire di questa possibilità se genitori di un figlio under 16 che risulta positivo al Covid-19, oppure viene posto in quarantena per contatto con un positivo, o, ancora, a fronte della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Peraltro, al decreto legge 30/2021, attualmente in fase di conversione, sono già state apportate diverse modifiche nel passaggio alla Camera, che non si è ancora concluso. Tra le principali, l’eliminazione del requisito della convivenza genitore-figlio e l’utilizzo da parte di entrambi i genitori se i figli, a prescindere dall’età, sono disabili gravi o hanno disturbi dell’apprendimento o bisogni educativi speciali, nonchè la sospensione delle attività educative, oltre quelle didattiche, quale condizione che fa scattare il diritto. Novità che però diverranno ufficiali solo a conversione del decreto legge e anno scolastico prossimo alla conclusione.

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