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Tassata l’una tantum per il contratto rinnovato tardi

Pubblicato il 28 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

È soggetta a tassazione separata l’una tantum erogata in applicazione del contratto collettivo a fronte del ritardato rinnovo dello stesso. Così si è espressa la direzione del Lazio dell’agenzia delle Entrate in risposta a un quesito presentato da una società (interpello 913-312/2021).
A fronte dei due anni di ritardo con cui è stato rinnovato il contratto collettivo di lavoro, lo stesso ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum ai lavoratori, come ristoro per il disagio causato. Un’azienda che applica tale contratto ha chiesto all’Agenzia se tale somma sia da sottoporre a tassazione.
Nel porre la domanda, ha ipotizzato che l’importo dovesse essere esentasse, in quanto la tassazione può essere esclusa se il pagamento non trova causa nel rapporto di lavoro, o in redditi futuri o, ancora, nel risarcimento per la perdita di tali redditi. L’una tantum in questione non sostituirebbe redditi ma ha la funzione di compensare la «precarizzazione» delle condizioni di lavoro conseguenti al ritardato rinnovo del contratto.
Inoltre, secondo l’azienda, l’importo potrebbe essere paragonato al risarcimento erogato a fronte di più contratti di lavoro a tempo determinato, che è ricondotto nell’ambito del danno emergente e, in quanto tale, esente da tassazione.
A favore della natura non correlata alla retribuzione ci sarebbe anche il fatto che il valore dell’una tantum è fisso e viene riconosciuto solo ai dipendenti in servizio a determinate date, elementi valorizzati dalla giurisprudenza nel decidere per la non imponibilità se una indennità non è commisurata alla durata e all’esistenza del rapporto di lavoro.
Altro aspetto è che lo stesso contratto collettivo stabilisce che l’una tantum non ha effetto su alcun istituto contrattuale e legale, sul Tfr e sul calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi.
Tuttavia, l’Agenzia risponde che «sebbene la somma abbia natura risarcitoria, è pur vero che la stessa sia prevista nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente...e risulti finalizzata a sostituire mancati guadagni (dovuti dal ritardo nell’applicazione del nuovo contratto), anche se in modo parziale e in misura forfettaria, essendo commisurata a parametri oggettivi (essere in servizio a una determinata data) e non alla retribuzione». Quindi deve essere tassata in qualità di redditi da lavoro dipendente.
Però, concludono le Entrate, all’una tantum può essere applicata la tassazione separata, come già indicato nell’interpello 367/2020 in relazione alla somma erogata per compensare i mancanti aumenti dei minimi contrattuali nel periodo di vacatio contrattuale.

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