La CTR Lazio, con la sentenza n. 2097/IX/2021, ha affermato che il diritto alla riscossione di un credito erariale, divenuto definitivo per omessa impugnazione dell’atto presupposto, in assenza di una espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’articolo 2946, cod. civ..