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Contratto di rioccupazione: 3mila euro di sconto ai datori

Pubblicato il 12 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il nuovo contratto rioccupazione è stato previsto dal decreto Sostegni-bis (articolo 41, del Dl 73/2021 ) ma, per la sua piena attuazione mancano l’autorizzazione della Commissione Europea e il quadro operativo. Infatti, non sono ancora state emanate le istruzioni dall’Inps. Nel frattempo, i datori di lavoro privati che decidano di attivare questo contratto devono verificare i diversi requisiti richiesti dalla norma, facendosi trovare pronti quando arriveranno i chiarimenti ufficiali. Come spesso accade in queste situazioni, sarà possibile recuperare le quote di agevolazione già maturate, secondo le modalità che saranno indicate dall’Inps.
La misura stabilisce, per i datori di lavoro che assumono, dal 26 maggio al 31 ottobre 2021, lavoratori in stato di disoccupazione, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dell’azienda, esclusi i premi Inail, nel limite massimo di 6mila euro su base annua e per un periodo di sei mesi. In pratica, si potrà godere, al massimo, di 3mila euro di incentivo.
Il contratto di rioccupazione non si rivolge a tutti i disoccupati ma solo a quelli che abbiano già avuto un rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che siano percettori o meno di un sussidio: almeno questo pare emergere tra le pieghe della disposizione.
La condizione essenziale per accedere allo sgravio è la stipula, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, per garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo: il programma (la norma non definisce linee guida e contenuti) dura sei mesi, al termine dei quali le parti sono libere di recedere dal contratto esercitando la previsione dell’articolo 2118 del codice Civile, come nell’apprendistato. In quest’ultimo caso, il recesso del datore comporterà il recupero del beneficio fruito.
Un altro aspetto da verificare per accedere all’esonero è l’assenza, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva. Inoltre, per non essere chiamati a restituire il beneficio, il datore di lavoro si deve impegnare a non effettuare licenziamenti nei sei mesi successivi alla fine del periodo agevolato, sia nei confronti dello stesso lavoratore, sia di altri dipendenti di pari livello e categoria, in forza nella stessa unità produttiva. È richiesto inoltre il rispetto dei principi generali per fruire dei bonus sulle assunzioni, individuati dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015. Gli incentivi non spettano:
- se l’assunzione (o la somministrazione) è attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore con contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia prima offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se il datore o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione riguardino lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi, o da impiegare in diverse unità produttive;
- con riferimento ai lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.
Sono richiesti, infine, la regolarità contributiva e il rispetto degli obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali. In base al Dl 73/2021, il beneficio è riconosciuto nel limite di 585,6 milioni di euro per il 2021 e a 292,8 milioni di euro per il 2022.

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