L’articolo 10, comma 2 della bozza di DDL di Bilancio 2022 introduce una serie di disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, a suo tempo introdotti dai commi 198-207, L. 160/2019. In particolare, le disposizioni contenute nello schema dispongono la proroga dei vari crediti, tuttavia con scadenze differenziate, nonché una rimodulazione degli importi fruibili. I crediti mantengono la loro natura volumetrica, e tutte le caratteristiche già note. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto: per il periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, vale a dire in misura pari al 20%, nel limite annuale di 4 milioni; per i periodi d’imposta dal 2023 al 2031, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 5 milioni.