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Green pass sui luoghi di lavoro: le regole in vigore fino al 31 dicembre

Pubblicato il 22 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 20 novembre 2021 la legge n. 165/2021 di conversione del decreto n. 127/2021 che riguarda il green pass nei luoghi di lavoro. Il lavoratore sprovvisto di Certificazione verde è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del green pass senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione.
I lavoratori subordinati possono adesso decidere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria Certificazione verde Covid-19 ed essere così, per tutta la durata della relativa validità, esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.
Nelle aziende con meno di 15 prestatori di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospende il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni e la norma precisa che si tratta di giorni lavorativi. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza invita i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione.
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in assenza di green pass è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I datori che omettono i controlli sono soggetti a multe da 400 a 1.000 euro.
La scadenza della validità del Green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione verde:
  • i bambini sotto i 12 anni;
  • coloro che risultano esentati per motivi di salute dalla vaccinazione, e l’esenzione sia comprovata da idonea certificazione medica;
Si prevedono tamponi gratuiti in favore dei soggetti fragili che non possono vaccinarsi. Per tutte le altre categorie di cittadini i prezzi sono stati calmierati: 8 euro per gli under 18, 15 euro per gli altri.

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