Sulla Gazzetta Ufficiale 307 del 28 dicembre 2021, sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci ( articolo 3, comma 1, del Dlgs 314/1997).
Si rammenta che il valore annuale del fringe benefit da assoggettare a tassazione e per effetto dell'armonizzazione disposta dal Dlgs 314/1997 anche a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi Inail, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall'Aci e riportato nella colonna "fringe benefit annuale" delle tabelle pubblicate. Gli importi avranno valore per tutto l'anno 2022. Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2022, e conseguentemente non compresi nella tabella, l'ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla tabella, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.
L'articolo 51, comma 4, lettera a), del Dpr 917/1986 recita:
- per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume come base imponibile (fiscale e, per effetto dell'armonizzazione, contributiva) il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Aci deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al ministero dell'Economia, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre (tramite agenzia delle Entrate), con effetto per tutto il periodo d'imposta successivo..., al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (somma concordata all'atto dell'assegnazione o in corso di godimento del bene e da fatturare al dipendente, il cui pagamento potrà avvenire con il metodo del versamento o della trattenuta in busta paga, Min. Fin., circ. n. 137/1997, n. 326/1997 e n. 24/2000);
- la percentuale di cui al punto precedente è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.