L’Inps, con il messaggio n. 883/2022, ha recepito l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 82/2017, ovvero i periodi di disoccupazione successivi alla maturazione dell’età pensionabile non possono portare all’erogazione di un assegno pensionistico di importo inferiore a quello spettante al momento del perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione.