Notizia

Sull’abuso del diritto la Cassazione torna alle «ragioni economiche»

Pubblicato il 04 aprile 2022 Il Sole 24 Ore;

Per l’abuso del diritto non è cambiato (quasi) nulla rispetto a prima, quando trovava applicazione l’abrogato articolo 37-bis, D.P.R. 600/1973. Inoltre, oggi – come in passato – continuano a esserci preoccupanti sovrapposizioni tra evasione ed elusione. Sono queste le considerazioni che si ricavano dalla lettura di molte pronunce dell’ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di abuso del diritto. Giurisprudenza che, ancorché riferita a situazioni per le quali risultava applicabile il vecchio articolo 37-bis, stabilisce la sostanziale continuità dell’attuale articolo 10-bis, L. 212/2000 rispetto alla situazione precedente (ex multis, Cassazione n. 6623/2022). La Cassazione, infatti, riprende, di fatto, il vecchio filone che va ad attingere dalle ragioni economiche il vero “mantra” dell’abuso del diritto. Si tratta di uno straordinario mix nel quale vengono a mescolarsi un’inesistente supremazia degli effetti economici su quelli giuridici, valutazioni di mercato – che spettano soltanto agli imprenditori – e concetti quali “manipolazioni” e “artifici”, che sottintendono fenomeni evasivi. E a questo proposito altrettanto preoccupanti risultano altre recenti pronunce (Cassazione n. 7454/2022 e n. 8297/2022) con le quali un chiaro fenomeno di evasione qual è l’esterovestizione (si tratta in realtà di una presunzione di evasione) è stato accostato all’abuso del diritto.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).