Per l’abuso del diritto non è cambiato (quasi) nulla rispetto a prima, quando trovava applicazione l’abrogato articolo 37-bis, D.P.R. 600/1973. Inoltre, oggi – come in passato – continuano a esserci preoccupanti sovrapposizioni tra evasione ed elusione. Sono queste le considerazioni che si ricavano dalla lettura di molte pronunce dell’ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di abuso del diritto. Giurisprudenza che, ancorché riferita a situazioni per le quali risultava applicabile il vecchio articolo 37-bis, stabilisce la sostanziale continuità dell’attuale articolo 10-bis, L. 212/2000 rispetto alla situazione precedente (ex multis, Cassazione n. 6623/2022). La Cassazione, infatti, riprende, di fatto, il vecchio filone che va ad attingere dalle ragioni economiche il vero “mantra” dell’abuso del diritto. Si tratta di uno straordinario mix nel quale vengono a mescolarsi un’inesistente supremazia degli effetti economici su quelli giuridici, valutazioni di mercato – che spettano soltanto agli imprenditori – e concetti quali “manipolazioni” e “artifici”, che sottintendono fenomeni evasivi. E a questo proposito altrettanto preoccupanti risultano altre recenti pronunce (Cassazione n. 7454/2022 e n. 8297/2022) con le quali un chiaro fenomeno di evasione qual è l’esterovestizione (si tratta in realtà di una presunzione di evasione) è stato accostato all’abuso del diritto.