Ai fini dell'ACE e della "super ACE", all'interno dei gruppi societari l'art. 10 del DM 3.8.2017 richiede di sterilizzare gli incrementi derivanti da: acquisizioni di partecipazioni e aziende, incrementi dei crediti di finanziamento e conferimenti di denaro effettuati verso altre società del gruppo, anche non residenti.
Nelle ipotesi di conferimento, è richiesto alla società conferente di effettuare una riduzione degli incrementi per un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati a favore di altre consociate.
Le sterilizzazioni devono avvenire entro la quota di incrementi diversa da quella alimentata dagli utili non distribuiti (principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.11.2018 n. 12).
Rispetto alla "super ACE", l'Amministrazione finanziaria (durante Telefisco 2022) e le istruzioni ai modelli REDDITI 2022 hanno stabilito che i decrementi e le riduzioni decurtano prioritariamente l'importo degli incrementi ai fini della «super ACE» e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell'ACE "ordinaria".
Ciò accade sia per le società con una base ACE "ordinaria" pregressa, sia in caso di incrementi del capitale occorsi nel 2021 e superiori alla soglia di 5 milioni di euro.