Notizia

Holding di partecipazioni con bilanci “a metà” tra abbreviato e ordinario

Pubblicato il 16 maggio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac;

L’articolo 24, L. 238/2021 recepisce l’articolo 36, Direttiva 2013/34/UE ponendo il divieto per le imprese di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle semplificazioni documentali previste per le microimprese. Questi soggetti non possono più redigere il bilancio nella forma prevista per le microimprese (articolo 2435-ter, cod. civ.), ma devono ricorrere allo schema “abbreviato”. 
Nonostante redigano il bilancio abbreviato, sono tenuti anche alla redazione della relazione sulla gestione senza avvalersi della facoltà di integrare la nota integrativa con le informazioni richieste dal sesto comma dell’articolo 2435-bis, cod. civ.. Infine, devono esporre separatamente i ratei e i risconti, non potendoli inserire nei crediti dell’attivo circolante e nei debiti. L’ambito soggettivo desta alcune perplessità, soprattutto in riferimento alle «imprese di partecipazione finanziaria», in quanto, mancando una definizione nel nostro ordinamento, occorre far riferimento alla Direttiva 2013/34/UE. Sembrerebbero escluse le holding che esercitano, anche in misura secondaria, un’ulteriore attività rispetto a quella di acquisizione di partecipazione. Tuttavia, occorrerebbero chiarimenti relativamente all’ambito soggettivo, specialmente nelle ipotesi in cui la holding partecipi in alcune società solamente come socio e in altre anche come amministratore.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).