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Holding di partecipazioni con bilanci “a metà” tra abbreviato e ordinario

Pubblicato il 16 maggio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac;

L’articolo 24, L. 238/2021 recepisce l’articolo 36, Direttiva 2013/34/UE ponendo il divieto per le imprese di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle semplificazioni documentali previste per le microimprese. Questi soggetti non possono più redigere il bilancio nella forma prevista per le microimprese (articolo 2435-ter, cod. civ.), ma devono ricorrere allo schema “abbreviato”. 
Nonostante redigano il bilancio abbreviato, sono tenuti anche alla redazione della relazione sulla gestione senza avvalersi della facoltà di integrare la nota integrativa con le informazioni richieste dal sesto comma dell’articolo 2435-bis, cod. civ.. Infine, devono esporre separatamente i ratei e i risconti, non potendoli inserire nei crediti dell’attivo circolante e nei debiti. L’ambito soggettivo desta alcune perplessità, soprattutto in riferimento alle «imprese di partecipazione finanziaria», in quanto, mancando una definizione nel nostro ordinamento, occorre far riferimento alla Direttiva 2013/34/UE. Sembrerebbero escluse le holding che esercitano, anche in misura secondaria, un’ulteriore attività rispetto a quella di acquisizione di partecipazione. Tuttavia, occorrerebbero chiarimenti relativamente all’ambito soggettivo, specialmente nelle ipotesi in cui la holding partecipi in alcune società solamente come socio e in altre anche come amministratore.

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