Il potenziamento dell’aiuto alla crescita economica (Super Ace) – introdotto dall’articolo 19, commi 2-7, D.L. 73/2021 – si applica anche alle Snc e Sas, purché in regime di contabilità ordinaria. In assenza di specifiche regole dettate dalle norme, per la determinazione della base di calcolo della Super Ace delle società di persone si ritengono applicabili le regole già note per l’Ace “ordinaria”, previste dal D.M. 3 agosto 2017. Alle problematiche applicative dell’Ace ordinaria si sommano, per le società di persone, quelle della Super Ace, che prevede l’applicazione del rendimento al 15% sugli incrementi di capitale proprio, nel limite di 5 milioni di euro, rilevati nel solo periodo d’imposta 2021, senza operare alcun ragguaglio (invece previsto dall’Ace ordinario) e senza considerare il limite del patrimonio netto di fine esercizio. La questione principale attiene alla sorte dell’utile del 2021, considerato che per le società di persone l’utile dell’esercizio, al netto dei prelievi in conto utili, rileva nell’anno stesso di maturazione e non – come per le società di capitali – nel successivo esercizio di approvazione del bilancio (articolo 8, comma 3, D.M. 3 agosto 2017). Nonostante alcuni dubbi, non chiariti dalle istruzioni al modello Redditi Sp 2022 (che citano l’articolo 5 del Decreto Ministeriale, ma non anche l’articolo 8 relativo ai soggetti Irpef), è da ritenersi che questa regola valga anche per la Super Ace: per cui rientra tra gli incrementi di capitale proprio, che beneficiano del rendimento al 15%, anche l’utile maturato nell’esercizio 2021 (al netto dei prelievi dei soci in conto utili).