Notizia

Ferie collettive. Differimento degli adempimenti contributivi

Pubblicato il 24 maggio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac;

Le aziende che sospendono l'attività in conseguenza della chiusura per ferie collettive e, a causa di ciò, non possono provvedere entro i termini di legge al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, hanno facoltà di richiedere all'INPS, entro il 31 maggio 2022, l'autorizzazione al differimento del termine di versamento. Nel dettaglio, l'invio della richiesta di autorizzazione deve essere effettuato, tramite il Cassetto previdenziale, utilizzando il Codice 445 - Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive.
Il versamento contributivo deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine differito.
L'importo dei contributi oggetto di versamento differito:
  • deve essere maggiorato degli interessi di dilazione al tasso in ragione d'anno vigente al momento del pagamento dei contributi;
  • deve essere esposto nel flusso UniEmens nell'elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...