Quando si svolgono assemblee mediante strumenti di telecomunicazione, vi è da distinguere il caso dell’assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa partecipare con l’utilizzo dell’audio-video conferenza, dal caso dell’assemblea che si svolga in audio-video conferenza “totale”, vale a dire senza che sia stabilito un luogo fisico cui i potenziali partecipanti possano affluire. Di solito, gli statuti prescrivono che, nel caso di assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa prender parte mediante strumenti di telecomunicazione, il presidente e il segretario debbano partecipare recandosi nel luogo fisico in cui l’assemblea è convocata. Tuttavia, l’epidemia ha indotto la formazione di un consolidato consenso (massima n. 187 del Consiglio notarile di Milano) sul punto di interpretare tale clausola statutaria nel senso che essa deve intendersi come funzionale alla redazione contestuale del verbale assembleare. Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano è legittima la clausola statutaria che attribuisca al soggetto titolare del potere di convocazione dell’organo societario la scelta tra la convocazione dell’organo esclusivamente mediante sistemi di audio-video conferenza e la convocazione in un luogo fisico.