Il Mef, con la risposta a interrogazione parlamentare n. 3-03381, ha confermato che le garanzie rilasciate dal Fondo centrale sui finanziamenti concessi in base all’articolo 13, Decreto Liquidità 2020 costituiscono altrettanti aiuti nell’ambito della sezione 3.1. del quadro temporaneo UE (Tf) e, pertanto, vanno considerati tra gli “altri aiuti non fiscali e non erariali” richiesti alla sezione II del modello di autodichiarazione approvato con provvedimento del 27 aprile, in scadenza per il 30 novembre prossimo. L’importo della garanzia (che può arrivare a pareggiare l’importo del finanziamento ricevuto) va, quindi, considerato al fine del rispetto del limite comunitario e, in caso di eccedenza, può originare l’accesso a un secondo limite ovvero, se questo non è possibile, determinare il “riversamento spontaneo”, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 (articolo 4, D.M. 11 dicembre 2021).