Due giorni ancora per la trasmissione allo Sdi della fattura elettronica immediata relativa alle operazioni effettuate (in senso Iva) il 1° luglio scorso. Il termine ultimo di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione riguarda per la prima volta anche gli operatori forfettari e gli altri soggetti in “regime di franchigia” (secondo la terminologia comunitaria) e quindi anche gli operatori in regime di vantaggio e quelli nel regime opzionale di cui alla L. 398/1991. Stante la formulazione dell’articolo 18, D.L. 36/2022 si potrebbe dedurre che non vadano necessariamente documentate con e-fattura le operazioni effettuate a giugno e per le quali si decida di emettere fattura differita entro il 15 luglio. Premesso che, per i forfettari, la facoltà di emettere fattura elettronica è sempre ammessa – ed è anzi consigliabile –, servirebbe un chiarimento ufficiale sulla possibilità di non fare la e-fattura nel caso di operazioni effettuate a giugno per cui si emetta fattura differita entro il 15 luglio. Della faq 20/2018 si ritiene che sia invece condivisibile il principio per cui dev’essere elettronica la nota di variazione emessa dal 1° luglio, ancorché riferita a un’operazione precedente documentata con fattura cartacea.