La CTP di Napoli, con la sentenza n. 3546/VI/2022, ha stabilito che per gli atti impositivi in scadenza al 31 dicembre 2020 e notificati entro il 28 febbraio 2022 in forza della proroga concessa dalla normativa emergenziale, è l’ufficio a dover dimostrare, a pena di nullità, che la relativa emissione sia avvenuta entro fine 2020.