La cessione parziale dei crediti derivanti dai bonus edilizi non ha ancora chiarito tutte le perplessità operative dei contribuenti. Non sono le cessioni successive alla prima opzione a causare dubbi ma il comportamento del primo beneficiario. Non è raro il caso in cui il contribuente ipotizzi un “percorso misto”, ossia un mix tra detrazione e monetizzazione, calibrato sulla propria capienza d’imposta prospettica. Fin dalla circolare n. 24/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato che lo “sconto in fattura” può essere parziale. Tuttavia, dal fatto che, nell’ambito dell’opzione della cessione del credito, l’Agenzia delle entra-te non proponesse un esempio analogo, alcuni commentatori hanno dedotto che non potesse esistere una cessione parziale del credito. E ciò sarebbe confermato dal diverso testo con cui sono scritte le op-zioni previste alle lettere a) e b), comma 1, articolo 121. Per lungo tempo il tema è rimasto in ombra fino ad arrivare alla risposta a interpello n. 279/E/2022, in parte ripresa dalle circolari n. 19/E/2022 e n. 23/E/2022. In quest’ultimo documento è molto chiaro che l’opzione esercitata con riferimento alle spese sostenute in un determinato periodo d’imposta non condiziona la modalità di fruizione dell’agevolazione con riferimento alle spese sostenute nei successivi periodi d’imposta. Dalla circolare n. 19/E/2022 si comprende che il credito d’imposta che scaturisce dai singoli Sal e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti.