Tra i requisiti di accesso al regime degli impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 è richiesto il "collegamento funzionale" tra il trasferimento in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa. La circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2017, Parte II, § 3.1 ha precisato che "coloro che già svolgono una attività lavorativa nel territorio dello Stato, ad esempio, perché già distaccati in Italia da un'altra società del gruppo, senza essere tuttavia iscritti alla anagrafe della popolazione residente e senza aver trasferito in Italia la dimora abituale o il centro prevalente dei propri interessi personali, possono accedere al beneficio a partire dal periodo di imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale anche se ciò avvenga successivamente a quello in cui hanno iniziato in Italia lo svolgimento dell'attività lavorativa". Emerge dunque come la ratio dell'agevolazione sia quella di favorire il rientro delle persone in Italia per svolgervi un'attività lavorativa, a nulla rilevando che l'attività inizi prima o dopo il trasferimento, purché sia ravvisabile un nesso tra i due eventi. Inoltre, al di fuori delle ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro in Italia, l'Agenzia delle Entrate non sembra subordinare la fruizione dell'agevolazione ad una discontinuità di carattere "contenutistico" tra l'attività lavorativa prestata prima del rientro e quella prestata successivamente a tale momento, essendo al contrario sufficiente il trasferimento fisico della persona in Italia.