La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25341/2022, ha ribadito che non rientrano nell’imponibile previdenziale i redditi di partecipazione nelle Srl in cui il contribuente occupa esclusivamente il ruolo di socio di capitale, senza alcun apporto di prestazione lavorativa. L’imprenditore, socio di una Srl nella quale presta attività, dovrà obbligatoriamente iscriversi all’Inps e pagare sulla quota di reddito attribuibile “per trasparenza” come socio, in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea abbia riservato a detti utili e, quindi, anche quando non sia avvenuta alcuna distribuzione ai soci.