L'Autore osserva che non costituisce abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 l'utilizzo della fusione ex art. 172 del TUIR come strumento giuridico per attuare la liquidazione di fatto di una società.
Tale impostazione è stata peraltro confermata anche dall'Agenzia delle Entrate:
- implicitamente, in occasione della risposta a interpello 28.1.2019 n. 11, avente per oggetto una fusione per incorporazione da parte di una controllante residente di una partecipata lussemburghese che non prevedeva il mantenimento di alcuna stabile organizzazione in Lussemburgo, proprio in forza della natura liquidatoria della fusione nell'ottica della società partecipata;
- esplicitamente, in occasione della risposta a interpello 30.4.2020 n. 123, avente per oggetto una fusione inversa di un consorzio in stato di liquidazione nella società da esso controllata.
Si ritiene quindi possibile scegliere di estinguere una società partecipata al 100%:
- mediante fusione per incorporazione nella controllante, laddove la controllata non presenti perdite fiscali pregresse e risulti pertanto più conveniente sul piano fiscale procedere con un'operazione neutrale che evita di assoggettare a tassazione i plusvalori latenti nel patrimonio della controllata;
- mediante liquidazione con assegnazione dell'intero patrimonio alla controllante, laddove la controllata presenti perdite fiscali pregresse.