La "scissione mediante scorporo", disciplinata dal nuovo art. 2506.1 c.c., si differenzia dalla "scissione tradizionale" per il fatto che le azioni o le quote delle società beneficiarie, emesse a seguito dell'assegnazione patrimoniale da parte della società scissa, vengono attribuite a quest'ultima e non ai suoi soci.
Tale circostanza esclude che la "scissione mediante scorporo" possa dar luogo ad una "scissione totale", comportando, viceversa, che la società scissa continui ad esistere come entità giuridica.
Ciò, peraltro, emerge anche dal tenore letterale del citato art. 2506.1 c.c., ai sensi del quale "la società assegna parte del suo patrimonio … continuando la propria attività".
Alla luce di quanto precede, appare dubbia la possibilità di utilizzare la "scissione mediante scorporo" per operazioni in cui, a seguito dell'assegnazione integrale dell'azienda della scissa alla beneficiaria, la prima modifichi la sua attività in quella di "holding" di gestione delle partecipazioni possedute nella beneficiaria.
Il nuovo art. 2506.1 c.c. prevede altresì che la "scissione mediante scorporo" possa essere effettuata solo a favore di beneficiarie di nuova costituzione. Con riguardo a tale aspetto sembrerebbe corretto ritenere che le "newco" beneficiarie risultanti dall'operazione siano, quanto meno in una prima fase, integralmente partecipate dalla società scissa, con esclusione della possibilità che alla loro costituzione partecipino altri soggetti.