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ESTRANEITA’ DEL SOCIO ALLA GESTIONE SOCIALE – PROVA CONTRARIA

Pubblicato il 03 luglio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere vinta dalla prova contraria, posta a carico del contribuente. In materia si è consolidata una certa giurisprudenza che mira a dimostrare l'estraneità del socio alla gestione sociale. Può, ad esempio, essere allegata la prova circa la presenza di un amministratore di fatto (Cass. 4.3.2022 n. 7170), il mancato coinvolgimento in un'inchiesta penale (Cass. 15.9.2021 n. 24870) o, ancora, lo svolgimento di un'altra attività incompatibile con la gestione sociale (Cass. 9.7.2018 n. 18042). Ad ogni modo, occorre rispettare il nuovo co. 5-bis dell'art. 7 del DLgs. 546/92, introdotto dalla L. 130/2022: l'Ufficio sarà onerato della prova dell'avvenuta distribuzione da parte della società dei maggiori utili accertati (e a loro volta presunti), e, successivamente, dell'avvenuta percezione da parte dei soci dei maggiori utili (documento di ricerca Fondazione Nazionale dei Commercialisti 14.12.2022).


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