In caso di scissione societaria, l'art. 173 co. 4 del TUIR stabilisce che le posizioni soggettive "seguono tali elementi presso i rispettivi titolari". L'Autore analizza il criterio di subentro "specifico" in caso di scissioni attuate mediante scorporo ai sensi dell'art. 2506.1 c.c.. In particolare, il criterio di subentro "proporzionale" necessita di adattamenti interpretativi, per la sua applicazione alle "nuove" scissioni mediante scorporo, posto che la società scissa attribuisce alla società beneficiaria una parte del proprio patrimonio netto contabile, ma al tempo stesso lo mantiene integro, senza decurtazione alcuna, per effetto del fatto che la partecipazione nella società beneficiaria viene attribuita alla società scissa medesima e non ai suoi soci. Secondo la circ. Assonime n. 14/2023 (§ 3), si potrebbero porre tre distinte interpretazioni applicative del principio:
- dare rilievo preminente al patrimonio netto contabile trasferito alla società beneficiaria;
- dare rilievo preminente al fatto che il patrimonio netto contabile della società scissa non si riduce;
- tenere conto di entrambi i predetti effetti che si realizzano a fronte di una scissione attuata mediante scorporo. Nell'auspicare sul punto chiarimenti di prassi ufficiale, l'Assonime esprime una preferenza per il primo dei tre possibili "adattamenti" interpretativi.