Il Giudice del Registro presso il Tribunale di Latina, con provvedimento dell'8.7.2022, ha stabilito che, successivamente all'iscrizione della dichiarazione dell'amministratore con la quale si attesti il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co. 1 n. 3 c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea), non può essere iscritta la delibera assembleare di nomina del liquidatore comunque adottata. Tale ultimo atto, infatti, non sarebbe in grado di superare il controllo "di compatibilità logico-giuridica", risultando in precedenza essere stato richiesto ed iscritto lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea ex art. 2484 co. 1 n. 3 c.c.; da ritenersi incompatibile ovvero non coerente con la successiva invocata iscrizione dell'intervenuta nomina assembleare del liquidatore. Si tratta di una soluzione che non solo non appare vera in assoluto, ma che neppure tiene conto del riconoscimento normativo della possibilità di funzionamento dell'assemblea ai fini della nomina del liquidatore anche per tale causa di scioglimento ex art. 2487 co. 1 e 2 c.c.