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SUBENTRO NELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DELLA SOCIETA’ SCISSA – TRASFERIMENTO DEL CREDITO IRAP

Pubblicato il 05 luglio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.7.2023 n. 368 analizza la destinazione del credito IRAP maturato da una società in caso di scissione societaria parziale in favore di due società beneficiarie. Si considerano posizioni soggettive trasferibili alle società beneficiarie i crediti di imposta generati dall'applicazione della normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa, tra cui rientrano le eccedenze d'imposta derivanti da maggiori versamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti. Il credito IRAP della scissa deve dunque essere qualificato quale "posizione soggettiva" che, non presentando una connessione (specifica o per insiemi) a elementi del patrimonio scisso, va ripartita tra scissa e beneficiarie ai sensi dell'art. 173 co. 4 del TUIR. Secondo tale norma, dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali:
  • sono attribuiti alle società beneficiarie;
  • in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 23 luglio 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dal 21.6 al 15.7:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio tel...

Scadenza del 27 luglio 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre (sogg...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...