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SUBENTRO NELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DELLA SOCIETA’ SCISSA – TRASFERIMENTO DEL CREDITO IRAP

Pubblicato il 05 luglio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.7.2023 n. 368 analizza la destinazione del credito IRAP maturato da una società in caso di scissione societaria parziale in favore di due società beneficiarie. Si considerano posizioni soggettive trasferibili alle società beneficiarie i crediti di imposta generati dall'applicazione della normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa, tra cui rientrano le eccedenze d'imposta derivanti da maggiori versamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti. Il credito IRAP della scissa deve dunque essere qualificato quale "posizione soggettiva" che, non presentando una connessione (specifica o per insiemi) a elementi del patrimonio scisso, va ripartita tra scissa e beneficiarie ai sensi dell'art. 173 co. 4 del TUIR. Secondo tale norma, dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali:
  • sono attribuiti alle società beneficiarie;
  • in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).