La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.7.2023 n. 368 analizza la destinazione del credito IRAP maturato da una società in caso di scissione societaria parziale in favore di due società beneficiarie. Si considerano posizioni soggettive trasferibili alle società beneficiarie i crediti di imposta generati dall'applicazione della normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa, tra cui rientrano le eccedenze d'imposta derivanti da maggiori versamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti. Il credito IRAP della scissa deve dunque essere qualificato quale "posizione soggettiva" che, non presentando una connessione (specifica o per insiemi) a elementi del patrimonio scisso, va ripartita tra scissa e beneficiarie ai sensi dell'art. 173 co. 4 del TUIR. Secondo tale norma, dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali:
-
sono attribuiti alle società beneficiarie;
-
in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari).