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Scioglimento del rapporto limitatamente a un socio - Pendenza di rapporti di durata (contratto di locazione) - Responsabilità (Cass. 23.10.2023 n. 29306)

Pubblicato il 01 novembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Cassazione, nella sentenza 23.10.2023 n. 29306, ha stabilito che, una volta riscontrata la regolare pubblicità dell'avvenuto scioglimento del rapporto tra un socio e una snc, vige la limitazione della responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni sociali fino alla data di scioglimento del rapporto e, dunque, risponde dei soli canoni di locazione maturati fino alla data dello scioglimento del rapporto sociale, dovendo escludersi, invece, l'invocabilità di una sua persistente responsabilità per i canoni successivi alla cessazione del rapporto con la società.
L'uso del termine "responsabilità", nell'art. 2290 c.c., infatti, implicherebbe l'intenzione del legislatore di non riferirsi al "debito" - ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che l'ha contratta - bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l'obbligazione, divenuta esigibile, non sia stata adempiuta.
Determinante, inoltre, è ritenuto il fatto che, attraverso lo scioglimento del rapporto sociale, si realizza l'interruzione di qualsiasi forma di controllabilità, da parte del socio, del successivo corso dei rapporti della società con i terzi e, in particolare, dell'adempimento delle relative obbligazioni, ormai integralmente rimesse all'iniziativa, alla diligenza e alle scelte imprenditoriali dei soci superstiti, senza alcuna possibilità di interlocuzione per il socio uscente.

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