L'effettuazione di conferimenti a realizzo controllato (art. 177 co. 2 e 2-bis del TUIR) determina obblighi dichiarativi differenti in dichiarazione. In prima approssimazione, prendendo in considerazione la posizione delle persone fisiche non imprenditori:
- se il conferimento è effettivamente minusvalente, il quadro RT dovrebbe evidenziare tale minusvalenza, effettivamente deducibile;
- se il valore normale della partecipazione conferita è superiore al relativo valore fiscale, ma il conferimento è effettuato a valore inferiore a quest'ultimo, l'operazione continuerebbe ad essere regolata dall'art. 177, ma la minusvalenza sarebbe indeducibile (ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2023 n. 56) e, pertanto, non dovrebbe essere evidenziata nel quadro RT;
- ove l'operazione sia effettuata secondo il regime di "neutralità indotta", non si evidenzierebbero nè plusvalenze, nè minusvalenze.