I fornitori degli esportatori abituali sono tenuti:
a riscontrare che la dichiarazione d'intento sia stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate, in modo da non incorrere nella violazione di cui all'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97;
a indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento (per le fatture elettroniche occorre utilizzare il blocco 2.2.1.16 "Altri Dati Gestionali" e, in particolare, il campo 2.2.1.16.2; cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293390).
Qualora il fornitore indichi in fattura gli estremi del protocollo in modo inesatto (o li ometta), sembrerebbe sostenibile la natura formale della violazione. Infatti, parrebbe configurarsi un'inosservanza suscettibile di arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, ma che non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Tale tesi appare supportata dall'interpretazione "sostanzialistica" del regime sospensivo in esame, che sembra emergere dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 5.11.2020 n. 24706).