Il 31.3.2023 è scaduto il termine per trasmettere le comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, riferite a spese sostenute nel 2022 o alle rate residue di detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 e 2021.
Avvalendosi della remissione in bonis, è tuttavia possibile trasmettere tali comunicazioni oltre detto termine, purché entro il 30.11.2023 (o, per i soggetti "non solari", entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al 31.3.2023).
La sanzione pari a 250,00 euro da versare per fruire della remissione in bonis, ex art. 2 co. 1 del DL16/2012, va pagata per ciascuna comunicazione tardiva.
In caso di opzione per la cessione del credito, se entro il 31.3.2023 non solo non risultava trasmessa la comunicazione di opzione, ma neppure era stato concluso l'accordo di cessione, il beneficiario può comunque concludere il contratto di cessione e trasmettere la comunicazione di opzione tardiva entro il 30.11.2023, avvalendosi della remissione in bonis, purché la cessione del credito avvenga a favore di banche, intermediari finanziari, società del gruppo bancario o imprese di assicurazione (art. 2-quinquies del DL 11/2023).