Per effetto dell'art. 7-sexies co. 3 della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 30.12.2023 n. 219, a partire "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati".
Viene così superato l'orientamento secondo cui la notifica, nei termini, della cartella di pagamento/avviso di liquidazione ad un coobbligato interrompe la decadenza, sicchè nei confronti degli altri opera la prescrizione (Cass. 22.9.2022 n. 27713, Cass. 10.8.2022 n. 24582).
La novità trova applicazione per le notifiche perfezionate dal 18.1.2024.