Secondo la sentenza Cass. 22.1.2024 n. 2116, rappresenta stabile organizzazione l'immobile detenuto in Italia da una cittadina tedesca nel quale vengono svolte attività con finalità psicopedagogiche a favore di persone disagiate. Sono stati accertati, in particolare:
- il carattere fisso della sede di affari e il fatto che essa sia utilizzata dalla persona in modo permanente;
- l'idoneità della sede fissa di affari a produrre reddito in modo autonomo rispetto alla casa madre;
- la disponibilità della sede fissa di affari in capo al soggetto non residente.
Il reddito generato dalla stabile organizzazione è stato assoggettato a tassazione in Italia a norma dell'art. 14 della Convenzione Italia-Germania, trattandosi di attività ricondotte tra quelle di lavoro autonomo. A questi fini, la nozione di "base fissa" è esattamente sovrapponibile a quella di stabile organizzazione prevista dall'art. 5 del Trattato tra i due Stati.