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Immobile detenuto da persona fisica non residente – Configurabilità della stabile organizzazione

Pubblicato il 23 gennaio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac; Eutekne;

Secondo la sentenza Cass. 22.1.2024 n. 2116, rappresenta stabile organizzazione l'immobile detenuto in Italia da una cittadina tedesca nel quale vengono svolte attività con finalità psicopedagogiche a favore di persone disagiate. Sono stati accertati, in particolare:
  • il carattere fisso della sede di affari e il fatto che essa sia utilizzata dalla persona in modo permanente;
  • l'idoneità della sede fissa di affari a produrre reddito in modo autonomo rispetto alla casa madre;
  • la disponibilità della sede fissa di affari in capo al soggetto non residente.
Il reddito generato dalla stabile organizzazione è stato assoggettato a tassazione in Italia a norma dell'art. 14 della Convenzione Italia-Germania, trattandosi di attività ricondotte tra quelle di lavoro autonomo. A questi fini, la nozione di "base fissa" è esattamente sovrapponibile a quella di stabile organizzazione prevista dall'art. 5 del Trattato tra i due Stati.

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Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).